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News Gennaio 2012
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Le principali novità apportate in campo ambientale dal decreto “Salva-Italia”
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Sulla GU n. 300 del 27 Dicembre 2011 (Suppl. Ordinario n. 276) è pubblicata la Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" o “Decreto “Salva-Italia”. Il provvedimento è entrato in vigore il 28 Dicembre 2011, ad eccezione dell'art. 4 che, ai sensi del proprio comma 5, è entrato in vigore il 1° Gennaio 2012.
Tra le principali novità apportate dal provvedimento in campo ambientale, due interessano direttamente il testo del D.Lgs. 152/2006 e riguardano la tariffazione dei rifiuti urbani e assimilati e le bonifiche.
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Tra le principali novità apportate dal provvedimento in campo ambientale, due interessano direttamente il testo del D.Lgs. 152/2006 e riguardano la tariffazione dei rifiuti urbani e assimilati e le bonifiche.
Procedendo secondo l’ordine degli articoli si evidenzia che l’art. 4 “Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali” prevede la proroga, al 31 Dicembre 2012, delle agevolazioni fiscali (detrazione del 55%) per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, mentre dal 1° Gennaio 2013 si applicherà la detrazione del 36% come previsto dal nuovo art. 16-bis del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi). L’art. 4, comma 1 stabilisce inoltre che la detrazione del 36% delle spese (fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi) si applichi anche per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche, alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico e alla bonifica dell'amianto. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie.
Al comma 10 è stabilito che con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art.4.
In materia di rifiuti, si prevede (art.14) l'istituzione in tutti i Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri che saranno determinati con un regolamento, da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi del comma 12 dell’articolo 14. Dal 1° gennaio 2013 saranno soppressi, di conseguenza, tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria).
Il comma 46 dell’art. 14 stabilisce, inoltre, che è abrogata la disposizione prevista dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs.152/2006 relativa alla tariffazione per i rifiuti assimilati conferiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. L’art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, stabiliva tra l’altro che non fossero assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti formati nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. Con l’abrogazione dell’art. 195, comma 2, lettera e) questi rifiuti possono quindi essere considerati “assimilati”.
In materia di bonifica dei siti inquinati, si introducono (art. 40, comma 5) alcune modifiche all'art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese. Nello specifico viene stabilito che “nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive”.
Attraverso la modifica del comma 9 dello stesso articolo 242, si prevede che la messa in sicurezza operativa debba garantire la sicurezza sanitaria ed ambientale ed evitare ulteriori propagazioni dei contaminanti in tutti i casi di siti contaminati, non limitandosi, come avveniva prima, ai soli in casi di siti contaminati con attività in esercizio. Si stabilisce, infine, che possano essere autorizzati gli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, a patto che non compromettano l'effettuazione o il completamento degli interventi di bonifica condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.
Al comma 7 dell’art. 40, in materia di inquinamento atmosferico, dalla definizione di “immissione sul mercato” stabilita dal D.Lgs. 161/2006 (provvedimento per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi) viene cancellato il riferimento alla “messa a disposizione del prodotto per gli utenti”. Al comma 8 dell’art. 40 sono definite le semplificazioni per la gestione dei rifiuti per i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (codice CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati). Costoro potranno trasportare tali rifiuti in conto proprio, per un massimo di 30 kg al giorno, sino all'impianto di smaltimento per termodistruzione o in altro adeguato punto di raccolta. Gli obblighi in materia di registro di carico e scarico dei rifiuti e di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello unico di dichiarazione (MUD) saranno intesi come assolti mediante la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto. I formulari dovranno essere gestiti e conservati presso la sede dei soggetti esercenti le attività “con modalità idonee all'effettuazione dei controlli” previsti dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006.
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La Regione Lombardia emana un nuovo provvedimento in materia di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)
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Sul BUR n. 3 della Regione Lombardia del 16 Gennaio scorso è stato pubblicato il Decreto n. 12834 del 27 Dicembre 2011 “Ulteriori disposizioni in materia di sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME)”.
Studio SMA, grazie alla sua esperienza pluriennale nel campo delle emissioni e nella redazione di Manuali dello SME, offre ai propri Clienti il supporto negli aggiornamenti e negli adeguamenti legislativi e normativi.
Il suddetto provvedimento integra le precedenti disposizioni regionali (D.D.S. n. 4343 del 27 Aprile 2010 “Misure tecniche per l’installazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME)”, D.D.G. n. 3536 del 29 Agosto 1997 “Criteri e procedure per la gestione dei sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME) per impianti termoelettrici”, D.D.U.O. n. 1024 del 30 Gennaio 2004 “Criteri e procedure per la gestione degli SME per impianti di incenerimento rifiuti”) delineando un quadro unitario in materia di gestione degli SME.
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Nel 2010 Arpa Lombardia, su incarico della Regione Lombardia, si è occupata dello sviluppo e della sperimentazione della Rete SME, che raccoglierà in un unico sistema centralizzato tutti i dati provenienti dai sistemi in monitoraggio in continuo delle emissioni.
Come annunciato dal D.D.S. n. 4343 del 27 Aprile 2010, la Regione Lombardia, con il decreto n. 12834 del 2011, ha emanato le istruzioni relative alla codifica dei parametri, ai criteri di validazione dei dati e di formattazione dei file, alle quali i gestori degli SME dovranno adeguarsi. Sono fissate le specifiche per i vari settori produttivi, compresi i parametri chimico-fisici ed impiantistici da monitorare. Inoltre è definito il calendario per il progressivo allacciamento alla Rete SME degli impianti dotati di sistema per il monitoraggio in continuo delle emissioni, al fine di garantire l’acquisizione dei dati nel sistema centralizzato già a partire dal 1° Gennaio 2013.
Nel dettaglio, in allegato 1, il decreto definisce, per tutti gli SME, i criteri di codifica e di archiviazione dei dati, integrando quanto già contenuto nel D.D.S 4343/2010 ed in particolare completando la parte C dell’allegato 1. La descrizione di come debbano essere riportati i dati è di fondamentale importanza, al fine di garantire l’uniformità e la confrontabilità dei dati tra impianti appartenenti alla medesima categoria e per consentire l’elaborazione immediata dei risultati per la verifica della qualità delle emissioni in rapporto agli obblighi di legge, oltre che per rendere disponibili le informazioni al Gestore, alle Autorità competenti e agli altri Enti interessati.
Gli allegati 2 e 3 del nuovo provvedimento adeguano alle disposizioni del D.D.S. 4343/2010 le specifiche per la gestione degli SME del comparto delle centrali termoelettriche e di quello dell’incenerimento dei rifiuti, aggiornando, rispettivamente, il D.D.G. n. 3536 del 29 Agosto 97 e il D.D.U.O. n. 1024 del 30 gennaio 2004. Negli allegati, per entrambe le tipologie di impianto, sono riportati:
1. i parametri e le grandezze tipicamente oggetto di monitoraggio in continuo;
2. le nuove modalità di codifica, elaborazione e archiviazione dati;
3. ulteriori specifiche in merito alle caratteristiche degli analizzatori.
L’allegato 4, infine, riporta le tempistiche entro le quali i gestori degli SME di alcune tipologie di impianti devono presentare ad Arpa Lombardia il “Progetto preliminare di allacciamento alla Rete SME” al fine di ottenerne l’approvazione per poi installare, entro la scadenza indicata in tabella (colonna 3), l’hardware e il software necessari per garantire la trasmissione dei dati ad Arpa che si occuperà della verifica e supervisione degli stessi.
Tabella. Tempistiche per la presentazione del progetto preliminare di allacciamento alla Rete SME e per la configurazione del sistema da parte di alcune tipologie di impianti.
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Settore
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Presentazione del progetto preliminare ad ARPA
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Predisposizione del sistema
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Forni di incenerimento di rifiuti urbani con una capacità superiore a 3 tonnellate all’ora (INC)
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29 Febbraio 2012
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30 Agosto 2012
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Impianti per la produzione di energia termica o elettrica di Potenza Termica Nominale superiore a 50 MW (CTE)
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30 Marzo 2012
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30 Ottobre 2012
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Forni per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno (VET)
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30 Marzo 2012
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30 Settembre 2012
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Forni rotativi per la produzione di clinker (cemento) la cui capacità di produzione supera 500 t/g (CEM)
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30 Maggio 2012
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30 Novembre 2012
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Per maggiori informazioni sul Manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni visita l’apposita sezione del nostro sito:
Manuale dello SME
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Il DM 20 Giugno 2011 e le recenti novità per i commercianti e gli intermediari di rifiuti
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Con il recente DM 20 Giugno 2011, pubblicato nella G.U. 22 Settembre 2011, n. 221, è stato reso operativo l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori da parte degli Intermediari e Commercianti senza detenzione di rifiuti e sono state stabilite le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che questa categoria deve prestare a favore dello Stato.
L'art. 212, commi 5 e 10, del D.Lgs. 152/2006 (TUA) prevede l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare le attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi.
La garanzia finanziaria è a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché del risarcimento di eventuali danni all'ambiente ai sensi della parte VI del TUA.
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Con il decreto 28 Aprile 1998, n. 406 era stato adottato il regolamento sulle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed era stata istituita la categoria 8 ”intermediazione e commercio dei rifiuti”. L’art. 14 di tale decreto stabiliva che la garanzia finanziaria doveva essere prestata con fideiussione bancaria o con polizza fideiussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 Giugno 1982, n. 348 e che le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie sarebbero stati determinati con appositi decreti interministeriali.
Con il DM 20 Giugno 2011, la garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo e la competente sezione regionale deve provvedere a comunicare tempestivamente al fideiussore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dell'impresa dall'Albo. In caso di recesso dal contratto del fideiussore, l'Albo provvede a cancellare l'iscrizione dell'impresa qualora la stessa non presti nuova idonea garanzia finanziaria.
L’art. 3 del DM 20 Giugno 2011 stabilisce una primaria suddivisione nelle due categorie:
a) commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi;
b) commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi.
L’ammontare della garanzia finanziaria è poi stabilita in base alle classi l'iscrizione di cui all'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 28 Aprile 1998, n. 406, ossia, per l'esercizio delle attività di cui alla lettera a), commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi, è fissata nei seguenti valori:
classe a) euro 3.000.000,00;
classe b) euro 1.500.000,00;
classe c) euro 450.000,00;
classe d) euro 250.000,00;
classe e) euro 100.000,00;
classe f) euro 50.000,00.
Per l'esercizio delle attività di cui alla lettera b), commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi, l'ammontare della garanzia fideiussoria è così fissato:
classe a) euro 5.000.000,00;
classe b) euro 1.500.000,00;
classe c) euro 500.000,00;
classe d) euro 300.000,00;
classe e) euro 150.000,00;
classe f) euro 80.000,00.
Nel caso in cui l'attività di commercio e intermediazione riguardi sia i rifiuti pericolosi, sia i rifiuti non pericolosi, la garanzia finanziaria deve essere prestata per gli importi di cui alla lettera b), fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla classe d'iscrizione di cui all'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 28 Aprile 1998, n. 406.
Si rammenta che tutti gli importi di cui sopra sono ridotti del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009 (EMAS) e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
Si ricorda che l'intermediazione o il commercio di rifiuti esercitato senza i citati requisiti configura un illecito amministrativamente rilevante ex art. 258 D.Lgs. 152/2006; si rammenta inoltre alle aziende che si avvalgono degli intermediari per la gestione dei rifiuti aziendali di sincerarsi che questi soggetti siano idoneamente iscritti all’Albo, al pari di quanto già avviene per i trasportatori dei rifiuti.
Con la circolare prot. n. 1151 del 30 Settembre 2011 l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione del D.M. 20 Giugno 2011; è stato infatti precisato che:
· il DM 20 Giugno 2011 è entrato in vigore il 22 Settembre 2011;
· le fideiussioni presentate secondo la pregressa disciplina (D.M. 8 Ottobre 1996, come modificato dal D.M. 23 Aprile 1999), qualora già accettate dalle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo, restano valide;
· le imprese che hanno presentato la fideiussione ai sensi della previgente disciplina, qualora non sia intervenuta l'accettazione da parte dell'autorità competente, devono presentare apposita integrazione, oppure nuova fideiussione conformemente a quanto disposto dal DM 20 giugno 2011. Qualora l’importo garantito dalle fideiussioni presentate ai sensi della previgente normativa non sia inferiore a quello previsto con DM 20 Giugno 2011, le fideiussioni vengono ritenute valide senza necessità di adeguamento.
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