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 News 25 Novembre 2011 Riduci

Presentazione di Studio SMA a ECOMONDO 2011: ottimi riscontri!

 

Riscontri positivi quelli ottenuti da Studio SMA in occasione di Ecomondo 2011. Venerdì 11 novembre 2011 in occasione della 16a edizione della Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile, tenutasi presso il centro fiere di Rimini,  la dott.ssa Zangrando a nome di Studio SMA ha tenuto una presentazione  dal titolo “Un esempio di integrazione tra Monitoraggio, Sorveglianza e Qualità Ambientale: la Centrale a Biomasse di Bando d’Argenta”.

L’argomento portante della presentazione ha riguardato, partendo da un caso applicativo seguito da Studio SMA per un proprio cliente, lo sviluppo del modello MMSQ – Modello di Monitoraggio, Sorveglianza e Qualità ambientale.

Tale modello verte sullo sviluppo di  audit integrati tra Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) e ISO 14001, concetto già da tempo sviluppato da Studio SMA nella gestione delle criticità ambientali e della qualità di produzione dei propri Clienti.

 

L’applicazione del Modello MMSQ ha consentito di raggiungere migliori performance ambientali e gestionali per i propri clienti, nello specifico di razionalizzare le spese di monitoraggio ambientale nonché di ottenere un ottimo ritorno in termini di aumento di credibilità presso l’opinione pubblica e presso gli Enti Competenti per il Controllo.

La numerosa platea presente al convegno ha visto la partecipazione di tecnici del settore, Istituzioni e Autorità Competenti  nonché gestori di impianti.

La rilevanza e la criticità della gestione aziendale, nell’ottica della Sorveglianza dell’impatto ambientale e della Qualità delle proprie attività, impongono l’approntamento di strumenti flessibili e di facile attuazione per i membri dell’organizzazione.

Unitamente all’esperienza e il know-how sviluppato negli anni nel dare supporto ad aziende soggette alla direttiva IPPC, Studio SMA può garantire un apporto fattivo all’implementazione e all’attuazione del PMC, documento imprescindibile per il corretto rispetto delle prescrizioni previste nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Supportando il Cliente con una serie di Procedure e Registri di controllo attuativi delle prescrizioni ed integrate con le realtà operative aziendali, realizzando un percorso di training e formazione agli operatori e alla dirigenza e fornendo un servizio di Audit Integrato orientato a permettere una Sorveglianza costante e puntuale all’azienda, Studio SMA può fattivamente consentire una ottimizzazione dei costi nel governo dei Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza e dell’AIA e garantendo al contempo la massima professionalità grazie ai propri team di auditing costituiti da tecnici laureati in varie discipline e con esperienza pluriennale.

 

Per conoscere meglio le attività, visita la nostra sezione Sorveglianza e Qualità.

 

Emissioni in atmosfera: le scadenze individuate dal D.Lgs. 128/2010

 

Il D.Lgs.128/2010 ha individuato i nuovi termini per la presentazione delle domande di autorizzazione da parte dei gestori degli stabilimenti autorizzati ai sensi del DPR 203/88 e da parte dei responsabili dell’esercizio di impianti termici civili da più di 3 MW.

In entrambi i casi il decreto prevede che l’autorità competente si pronunci in un termine pari a otto mesi (o pari a dieci mesi, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione) dalla ricezione della domanda stessa.

 

Le modifiche alla parte V del D.Lgs. 152/2006 introdotte dal D.Lgs. 128/2010 hanno determinato il passaggio dall’autorizzazione degli impianti all’autorizzazione degli stabilimenti. L’art. 268, comma 1, lettera l, riporta la nuova definizione di impianto ossia ”il dispositivo o il sistema o l’insieme di dispositivi  o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell’ambito di un ciclo più ampio” da leggersi  in relazione alla definizione di stabilimento, introdotta ex-novo (lettera h), ossia “il complesso unitario e stabile che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività”.

Il D.Lgs.128/2010, modificando l’art. 281, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, ha cambiato i termini entro i quali i gestori degli stabilimenti in esercizio prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.152/2006 devono presentare la documentazione per ottenere una nuova autorizzazione. Trattasi degli stabilimenti autorizzati ai sensi del DPR 203/1988; i termini di presentazione della documentazione per ottenere una nuova autorizzazione sono:

1) entro il 31.12.2011 per gli stabilimenti anteriori al 1988;

2) tra i 1° gennaio 2012 e  il 31.12.2013 per gli stabilimenti anteriori al 2006 autorizzati prima del 1.1.2000;

3) tra il 1° gennaio 2014 il 31.12.2015 per gli stabilimenti anteriori al 2006 autorizzati dopo il 31.12.1999.

Si precisa che si intende per:

-   stabilimenti anteriori al 1988: gli stabilimenti che, alla data del 1.7.1988, erano in esercizio o costruiti in tutte le loro parti o autorizzati ai sensi della normativa previgente, e che sono stato autorizzati ai sensi degli articoli 12 e 13 del DPR 203/1988;

-   stabilimenti anteriori al 2006: gli stabilimenti che sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del DPR 203/1988 purché in funzione o messi in funzione entro il 29 aprile 2008.

La mancata presentazione della domanda nei termini indicati comporta la decadenza della precedente autorizzazione, mentre se la domanda è presentata nei termini l’attività può proseguire fino al rilascio o al diniego della nuova autorizzazione.

L’autorizzazione è dunque rilasciata con riferimento allo stabilimento e non più ai singoli impianti. Ciò non comporta alcun cambiamento nel caso di stabilimenti costituiti da un solo impianto, determina invece, nel caso di stabilimenti costituiti da più impianti, una diminuzione del numero delle autorizzazioni da gestire, ma un probabile aumento dei procedimenti di modifica degli stabilimenti, oltre che una maggiore complessità della documentazione di accompagnamento della domanda di autorizzazione.

Al fine di qualificare uno stabilimento, nel quale siano presenti più impianti che sono stati oggetto di singole autorizzazioni prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 (26 agosto 2010), come “anteriore al 1988”, o come “anteriore al 2006” o come “nuovo” si deve considerare la prima delle autorizzazioni vigenti come autorizzazione dello stabilimento, mentre le altre autorizzazioni in vigore sono valutate congiuntamente in sede di primo rinnovo (art. 3, comma 31).

Ai sensi del D.Lgs. 128/2010, che ha modificato l’art. 281, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, i responsabili dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici civili che ricadono nel campo di applicazione del titolo I del D.Lgs.152/2006 (impianti termici civili > 3MW) ma che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/1988, sono obbligati a:

-   presentare la relativa domanda di autorizzazione entro il 31 luglio 2012;

-    adeguarsi alle disposizioni del titolo I del D.Lgs.152/2006 entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall’autorizzazione alle emissioni.

Si ricorda che per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale tale autorizzazione sostituisce l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Per quanto riguarda le sanzioni previste, l’art. 279, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 128/2010, decreta che l’esercizio di uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto (da due mesi a due anni) o dell'ammenda (da 258 euro a 1.032 euro).

 

Disponibili gli atti del seminario di presentazione della “Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)”

 

Il 26 Ottobre a Roma si è tenuto un seminario di presentazione ai gestori degli impianti AIA statali, del nuovo documento “Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)”, tema approfondito nella nostra news del 13 Ottobre:

 

Tale documento è stato pubblicato nella collana Manuali e Linee Guida ISPRA n.69/11, 4a revisione, ma entro fine anno ISPRA ne ha concordato con i gestori una revisione basata sulle considerazioni che sopraggiungeranno in proposito.

 

StudioSMA da anni offre supporto ai propri Clienti nella redazione e nell’aggiornamento del Manuale del Sistema di Monitoraggio in continuo delle emissioni, anche nella nuova versione 2.0 con Procedure e Registri, integrabili nei sistemi di qualità e gestione ambientale.

Per maggiori informazioni visita la sezione del nostro sito Manuale di gestione dello SME e continua a leggere la news per vedere gli atti del seminario e i video degli interventi.

 

Atti del seminario:

http://www.isprambiente.gov.it/site/itIT/Archivio/Documenti_Home_Page/Documenti/guida_tecnica_sme.html

 

Video degli interventi:

 

Stefano Laporta (Direttore Generale dell'ISPRA)

 

Alfredo Pini (ISPRA) - Introduzione ai lavori: perchè la GT SME e il significato al servizio dei controlli AIA

 

Giuseppe Lo Presti (Ministero Ambiente) - Le esperienze dell'Autorità Competente statale nel rilascio dell'AIA

 

Roberto Esposito (Regione Lombardia) - Le esperienze dell'Autorità Competente regionale e la futura gestione degli SME in Lombardia

 

Sandro Garro (ARPA Toscana) - Presentazione della GT SME prodotta dal Sistema Agenziale: le criticità dello SME e le possibili soluzioni nella GT del sistema agenziale

 

Domenico Cipriano (RSE) - La norma UNI EN 14181: il suo sviluppo in ambito comunitario e nazionale e le possibili soluzioni nella GT del sistema agenziale

 

Domande selezionate dall'uditorio presente in sala

 


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