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Le modifiche alla parte V del D.Lgs. 152/2006 introdotte dal D.Lgs. 128/2010 hanno determinato il passaggio dall’autorizzazione degli impianti all’autorizzazione degli stabilimenti. L’art. 268, comma 1, lettera l, riporta la nuova definizione di impianto ossia ”il dispositivo o il sistema o l’insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell’ambito di un ciclo più ampio” da leggersi in relazione alla definizione di stabilimento, introdotta ex-novo (lettera h), ossia “il complesso unitario e stabile che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività”.
Il D.Lgs.128/2010, modificando l’art. 281, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, ha cambiato i termini entro i quali i gestori degli stabilimenti in esercizio prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.152/2006 devono presentare la documentazione per ottenere una nuova autorizzazione. Trattasi degli stabilimenti autorizzati ai sensi del DPR 203/1988; i termini di presentazione della documentazione per ottenere una nuova autorizzazione sono:
1) entro il 31.12.2011 per gli stabilimenti anteriori al 1988;
2) tra i 1° gennaio 2012 e il 31.12.2013 per gli stabilimenti anteriori al 2006 autorizzati prima del 1.1.2000;
3) tra il 1° gennaio 2014 il 31.12.2015 per gli stabilimenti anteriori al 2006 autorizzati dopo il 31.12.1999.
Si precisa che si intende per:
- stabilimenti anteriori al 1988: gli stabilimenti che, alla data del 1.7.1988, erano in esercizio o costruiti in tutte le loro parti o autorizzati ai sensi della normativa previgente, e che sono stato autorizzati ai sensi degli articoli 12 e 13 del DPR 203/1988;
- stabilimenti anteriori al 2006: gli stabilimenti che sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del DPR 203/1988 purché in funzione o messi in funzione entro il 29 aprile 2008.
La mancata presentazione della domanda nei termini indicati comporta la decadenza della precedente autorizzazione, mentre se la domanda è presentata nei termini l’attività può proseguire fino al rilascio o al diniego della nuova autorizzazione.
L’autorizzazione è dunque rilasciata con riferimento allo stabilimento e non più ai singoli impianti. Ciò non comporta alcun cambiamento nel caso di stabilimenti costituiti da un solo impianto, determina invece, nel caso di stabilimenti costituiti da più impianti, una diminuzione del numero delle autorizzazioni da gestire, ma un probabile aumento dei procedimenti di modifica degli stabilimenti, oltre che una maggiore complessità della documentazione di accompagnamento della domanda di autorizzazione.
Al fine di qualificare uno stabilimento, nel quale siano presenti più impianti che sono stati oggetto di singole autorizzazioni prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 (26 agosto 2010), come “anteriore al 1988”, o come “anteriore al 2006” o come “nuovo” si deve considerare la prima delle autorizzazioni vigenti come autorizzazione dello stabilimento, mentre le altre autorizzazioni in vigore sono valutate congiuntamente in sede di primo rinnovo (art. 3, comma 31).
Ai sensi del D.Lgs. 128/2010, che ha modificato l’art. 281, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, i responsabili dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici civili che ricadono nel campo di applicazione del titolo I del D.Lgs.152/2006 (impianti termici civili > 3MW) ma che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/1988, sono obbligati a:
- presentare la relativa domanda di autorizzazione entro il 31 luglio 2012;
- adeguarsi alle disposizioni del titolo I del D.Lgs.152/2006 entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall’autorizzazione alle emissioni.
Si ricorda che per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale tale autorizzazione sostituisce l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Per quanto riguarda le sanzioni previste, l’art. 279, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 128/2010, decreta che l’esercizio di uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto (da due mesi a due anni) o dell'ammenda (da 258 euro a 1.032 euro).
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